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Il TAR censura la Regione Abruzzo sul Calendario Venatorio su ricorso del WWF, degli Animalisti Italiani e della Lega per l'Abolizione della Caccia. PDF Stampa E-mail
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La voce dei cittadini - Ambiente e inquinamento
Scritto da WWF Abruzzo   
Giovedì 27 Ottobre 2011 15:04

Crolla il cuore del calendario venatorio, periodi di caccia da rifare completamente.

Il TAR di L'Aquila ha sospeso una buona parte del calendario venatorio della Regione Abruzzo, accogliendo il ricorso presentato da WWF, Animalisti Italiani e Lega Abolizione della Caccia.

Dichiara l'Avv.Michele Pezone, che ha curato il ricorso per le associazioni “Nel nostro ricorso abbiamo sollevato numerose questioni circa la legittimità del comportamento della Giunta Regionale che, nel formulare il calendario venatorio 2011-2012, aveva largamente disatteso il parere dell'Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione dell'Ambiente (ISPRA), massimo organismo scientifico dello Stato. In particolare la Giunta Regionale ha completamente stravolto i periodi di caccia per le singole specie che erano stati suggeriti dall'ISPRA, allungando il periodo di caccia per ben 27 di queste. Il T.A.R. ha ritenuto che la Giunta Regionale non ha motivato adeguatamente tutti questi abnormi scostamenti dai periodi indicati dall'ISPRA. Inoltre il TAR ha censurato la Regione anche sugli orari di caccia”.

Dichiara Dante Caserta, consigliere nazionale del WWF “E' l'ennesima sconfitta della Regione Abruzzo in materia venatoria. L'ordinanza del TAR colpisce il cuore stesso del Calendario Venatorio, i periodi di apertura della caccia. La deriva filovenatoria della Direzione Agricoltura e del relativo ufficio caccia e l'estremismo dell'Assessore Febbo stanno causando un vero e proprio kaos nel settore della caccia a discapito della conservazione delle specie. Ad agosto abbiamo prima visto abortire, grazie alla nostra determinazione e all'opposizione di alcuni consiglieri regionali di minoranza, il tentativo da parte della maggioranza di varare il calendario venatorio per legge regionale. Da agosto in poi, la Giunta ha varato ben tre diverse versioni del Calendario, cosa che non l'ha messa al riparo dalle censure del T.A.R. Ora la Giunta Regionale deve gettare la spugna ed arrendersi all'evidenza, adeguando immediatamente i periodi di caccia per tutte le specie alle indicazioni dell'ISPRA.”

Qui di seguito l'ordinanza del TAR L'Aquila pubblicata oggi.

INFO: 3683188739

N. 00357/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00574/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2011, proposto da:

Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong.Onlus, Animalisti Italiani Onlus, Lega Per L'Abolizione della Caccia Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso Vittorio Avv. Isidori in L'Aquila, via Avezzano, 11 Fab/B;

contro

Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DELIBERAZIONE N. 543 DEL 3.8.2011 (CALENDARIO VENATORIO 2011-2012)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Considerato che il parere ISPRA del 23 maggio 2005 evidenzia che “per diverse specie i periodi e le modalità di prelievo … risultano più estesi rispetto a quelli indicati” nel documento denominato “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” e che tali previsioni “non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione”;

- Considerato che le osservazioni provenienti da “organo scientifico e tecnico di consulenza” (art. 7 l. 157/1992” possono essere disattese dall’amministrazione, che però ha l’onere di esprimere le valutazioni che l’hanno portata a disattendere il parere;

- Rilevato che gli atti del procedimento non esprimono tale adeguata motivazione;

- Ritenuta altresì la fondatezza dei rilievi riguardo al capo A, punto 4, del calendario nella parte in cui fissa “orari convenzionali” per il sorgere ed il tramontare del sole su tutto il territorio regionale;

- Ritenuto che talune questioni non siano in questa sede rilevanti essendo le stesse inerenti alle date di apertura, mentre gli altri aspetti devono essere trattate nella più adeguata sede di merito, implicando le stesse valutazioni complesse (anche dal punto di vista della legittimità costituzionale) che esorbitano dalla fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Accoglie la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto sospende l’efficacia dei relativi capi dell’atto impugnato;

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 4 aprile 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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