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La voce dei cittadini - Acqua
Scritto da Emergenza Ambiente Abruzzo   
Venerdì 14 Gennaio 2011 11:39

emergenzambienteUna buona notizia ogni tanto non guasta, l'acqua un bene comune per eccellenza come l'aria diventa un referendum! Una vittoria conquistata grazie alle tante associazioni, movimenti di cittadini, sindacati e partiti.

UNA VALANGA DI FIRME!

Acqua e referendum per saperne di pìù.
leggete qui!

Care/i,
è necessario fare un po' di chiarezza su quali sono stati i quesiti ammessi e sulla loro portata.
Questi di seguito sono i titoli e i testi aggiornati:
n. 149 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 1) "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione": ammissibile. "Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?"
n. 150 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 2) "Servizio idrico integrato. Forme di gestione e procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Abrogazione": inammissibile. "Volete voi che sia abrogato l'art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art.2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, nel testo risultante dall'articolo 12 del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 168?"
n. 151 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 3) "Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma": ammissibile. "Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"?"

Per il quesito n. 1: l'abrogazione dell'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 determinerebbe il ritorno all'applicabilità dell'art. 113 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000). Ciò perchè l'abrogazione dell'art. 23 bis determina l'inapplicabilità del d.P.R 168 del 2010 (c. d. Regolamento del Decreto Ronchi) che aveva espressamente abrogato alcune disposizioni dell'art. 113 TUEL (si tratta dei commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15.bis, 15-ter e 15-quater, tutti oggetto di abrogazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 168 del 2010) che di conseguenza tornano a rivivere.
La riviviscenza dell'art. 150 del Decreto Ambientale invece sembra essere situazione più complessa che avremo modo di valutare solo dopo aver analizzato con attenzione le motivazioni della decisione della Corte costituzionale di ieri.
In sostanza l'abrogazione di una norma porta al ripristino di quelle disposizioni che erano state abrogate dalla norma stessa. Nel nostro caso ripristino dell'art. 113 TUEL per abrogazione art. 23 bis.

Per il quesito n. 2: prima di esprimere valutazioni sul perchè è stato dichiarato inammissibile è necessario attendere le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale.

Per il quesito n. 3: l'abrogazione della parte citata ("dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito") dell'art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 porterà ad escludere che la tariffa sia calcolata (anche) tenendo conto del profitto del gestore ma solo dei costi di investimento e di esercizio. Insomma dicendolo con il nostro slogan: "Fuori i profitti dall'acqua".

Nonostante a livello normativo rimanga possibile la gestione tramite S.p.A. (ripristino art. 113 TUEL), la somma dei due quesiti apre comunque la strada alla ripubblicizzazione poichè sostanzialmente si rende impraticabile la gestione da parte di un soggetto privato non essendo possibile fare profitti sull'acqua. Quale società per azioni (ricordiamo che l'art. 2247 del Codice Civile dice che queste sono costituite "per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili") avrà più l'interesse a gestire il SII se non può trarne profitto?

Inoltre, al di là delle valutazioni di carattere giuridico dobbiamo tenere a mente l'alta valenza politica dei nostri due quesiti ammessi che si traducono in un referendum che dice no alla privatizzazione e si ad una gestione pubblica, partecipata e senza profitti.
Insomma non attestiamoci su considerazioni prettamente tecniche ma rivendichiamo con forza la portata epocale dei referendum: si tratta di invertire la rotta intrapresa dalle politiche neoliberiste che mercifica i beni comuni e in particolar modo l'acqua. Sarà un referendum con cui si chiederà ai cittadini di schierarsi per l'acqua pubblica.
Ciò dovremo ribadirlo ogni volta agli elettori e agli amministratori locali.

L'acqua è un diritto e non una merce! L'acqua non si vende! I referendum sono molto chiari su questo.

Avanti con fiducia, riporteremo l'acqua ad essere un bene comune gestito dalle comunità locali.

Info clicca qui e qui

 

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